(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 15 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunita' una componente essenziale della societa' regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare. 2. La regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a: a) mantenerne e rafforzarne l'indentita' culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine; b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle societa' di accoglienza; c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attivita'; d) promuove la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la societa' civile; e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunita' all'estero; f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali; g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione della Puglia; h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attivita' agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'acceso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le loro famiglie che rientrano nella Regione. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuita' a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti. 4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le organizzazioni internazionali.