(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Puglia n. 149 del 15 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                             Ha apposto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro
famiglie,  nei  discendenti  e  nelle  loro  comunita' una componente
essenziale della societa' regionale e una risorsa da attivare al fine
di  rafforzare  i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai
rapporti  con  tale  componente un valore fondamentale da sostenere e
sviluppare.
    2.  La regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi
nel  mondo  attraverso  programmi  di interventi idonei a favorire il
consolidamento  e  lo  sviluppo  delle  reciproche  relazioni  e,  in
particolare, a:
      a) mantenerne   e  rafforzarne  l'indentita'  culturale,  anche
attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di
origine;
      b) favorirne  l'integrazione e la promozione sociale, economica
e culturale nelle societa' di accoglienza;
      c) promuovere  la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo
dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attivita';
      d) promuove   la   valorizzazione   dei  legami  con  la  terra
d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la societa' civile;
      e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati
che  in  Puglia  conservano  e sviluppano i rapporti con le comunita'
all'estero;
      f) attivare  e  mantenere  vivi  e  interattivi  i canali della
informazione  e  della  comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei
moderni strumenti telematici e multimediali;
      g) promuove    lo    studio   e   la   ricerca   sul   fenomeno
dell'emigrazione della Puglia;
      h) favorire   il   reinserimento  sociale  e  produttivo  nelle
attivita'  agricole,  artigianali,  turistiche e commerciali in forma
singola  o associata e l'acceso alla abitazione dei pugliesi emigrati
e le loro famiglie che rientrano nella Regione.
    3.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di cui al presente
articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti
locali,   delle  istituzioni  scolastiche  e  universitarie  e  delle
associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano
con  continuita'  a  favore  dei  cittadini pugliesi, loro famiglie e
discendenti nei Paesi ospitanti.
    4.  In  armonia  con gli indirizzi politici nazionali, la Regione
difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso
i  competenti  organi  statali,  Unione  Europea  e le organizzazioni
internazionali.